Uffici di rappresentanza

Przedstawicielstwo w Polsce

1. Definizione

Gli imprenditori esteri possono creare delle rappresentanze aventi sede in Polonia quando l’attività del soggetto straniero sul territorio della Polonia sarebbe condotta direttamente nel nome ed a suo favore, costituendo sempre un elemento inscindibile di una struttura giuridico-organizzativa e funzionale più ampia di questo soggetto. L’imprenditore svolgente l’attività economica sarà in questo caso il soggetto estero stesso.

La rappresentanza di un imprenditore estero è dal lato giuridico un’entità organizzativa non autonoma, subordinata nell’intero ambito della propria attività, svolgente un’attività esclusivamente nell’ambito della pubblicità e promozione nel nome ed a favore dell’imprenditore estero. L’attività di pubblicità e di promozione è un elemento dell’attività economica di un imprenditore estero. La rappresentanza non è neanche un’entità autonoma dal lato patrimoniale. Anche se l’imprenditore ha effettuato una separazione patrimoniale, trattasi solo di una separazione tecnico-organizzativa.

La costituzione di una rappresentanza richiede l’iscrizione nel registro delle rappresentanze di imprenditori esteri. Quest’ultima è tenuta dal ministro competente per gli affari economici.

2. Richiesta di iscrizione nel registro

La richiesta di iscrizione nel registro deve essere redatta in lingua polacca e contenere:

  • la denominazione, la sede e la forma giuridica dell’imprenditore estero che intende costituire la rappresentanza

  • l’entità del capitale o altre risorse di costituzione dell’imprenditore estero che intende costituire la rappresentanza

  • l’oggetto dell’attività economica dell’imprenditore estero che intende costituire la rappresentanza

  • il nome, cognome ed indirizzo in Polonia della persona autorizzata nella rappresentanza di rappresentare l’imprenditore estero

  • l’indirizzo della rappresentanza in Polonia

 

Alla richiesta di cui sopra bisogna allegare:

  • l’atto di costituzione (contratto, statuto) dell’imprenditore estero

  • estratto dal registro commerciale o da un registro corrispondente

  • dichiarazione da parte dell’imprenditore estero di voler costituire una rappresentanza sul territorio della Polonia

  • dichiarazione da parte dell’imprenditore estero quale società che parte del capitale sociale (azionario) sarà versata, qualora la legge del luogo della sede della società consente di apportare parzialmente del capitale.

I documenti sopra nominati, redatti in lingua straniera, bisogna presentare accompagnati da una traduzione giurata in lingua polacca.

Uno dei documenti più importanti da allegare alla richiesta è l’atto di costituzione dell’imprenditore estero. È l’atto di creazione, costituzione o convocazione dell’imprenditore. Il carattere di questo tipo di di atti può variare in funzione dei distinti sistemi giuridici nazionali. Trattasi in questa sede in particolare della diversità delle forme giuridico-organizzative che assumono gli imprenditori ai fini di svolgimento dell’attività economica. Un’importanza chiave avranno qui le società di diritto commerciale.

 

3. Iscrizione nel registro

La creazione di una rappresentanza richiede l’iscrizione nel registro delle rappresentanze di imprenditori esteri, tenuto dal ministro competente per gli affari economici. Il ministro effettua l’iscrizione dopo aver preso conoscenza dell’opinione del ministro competente per il settore in cui rientra l’oggetto dell’attività economica svolta dall’imprenditore estero sulla base della richiesta inoltrata e conformemente alla dicitura di questa richiesta.

4. Gli obblighi della rappresentanza

La rappresentanza è obbligata a:

  • adottare la denominazione dell’imprenditore estero nella lingua della sede dell’imprenditore assieme alla denominazione tradotta in lingua polacca della forma giuridica dell’imprenditore e con l’aggiunta delle parole “rappresentanza in Polonia” (“Przedstawicielstwo w Polsce”),

  • condurre la propria contabiltà secondo le leggi sulla contabilità,

  • notificare al ministro competente per gli affari economici ogni mutamento di fatto o di legge riguardante i dati inseriti nella richiesta o nella dichiarazione dell’imprenditore estero quale società che parte del capitale sociale (azionario) è stata versata, nonchè sull’inizio e sulla conclusione della liquidazione dell’imprenditore estero, nonchè sulla perdita da parte dell’imprenditore estero del diritto di svolgere l’attività economica o di gestire il suo patrimonio nell’arco di 14 giorni a partire dal giorno della realizzazione di questi mutamenti.