Imposta sul reddito delle persone giuridiche in PoloniaPodatek dochodowy od osób prawnych
L’imposta sul reddito delle persone giuridiche in Polonia (CIT) é regolata dalla Legge del 15 febbraio del 1992 (Gazz. Uff. del 2000, nr 54, pos. 654 con successive modifiche). L'aliquota CIT nel 2007 é pari al 19% (art. 19). Le suddetta Legge disciplina l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, degli enti senza personalità giuridica, di un gruppo di almeno due società di diritto civile, collegate e con personalità giuridica (il gruppo deve soddisfare congiuntamente i requisiti elencati nella Legge - art. 1a con successivi commi), delle società senza personalità giuridica aventi sede legale o amministrativa all’estero (in caso in cui secondo le leggi fiscali vigenti in quel paese sono trattate come persone giuridiche e soggette alla tassazione del totale dei redditi in quel paese indipendentemente dal luogo in cui il reddito é stato prodotto). Le disposizioni della Legge non si applicano: • ai ricavi da attività agricola, ad eccezione dei redditi derivanti da settori speciali, a meno che non sia necessario stabilire l’ammontare dei ricavi per definire il reddito esente dall’imposta sul reddito1; • ai ricavi da usufrutto delle foreste ai sensi della legge sulle foreste; • ai ricavi derivanti da attività che non possono formare oggetto di contratti giuridicamente efficaci; • ai ricavi (redditi) degli armatori soggetti alla tassazione sul tonnellaggio. Nella Legge (art.6) sono stati elencati i soggetti esenti dall’imposta, che sono ad esempio: Il Tesoro dello Stato, Banca Centrale Polacca (Narodowy Bank Polski, NBP), enti pubblici ed Istituto della Previdenza Sociale (ZUS). Il contribuente con sede legale o amministrativa sul territorio della Repubblica di Polonia è soggetto all’imposta sull’intero volume del reddito, indipendentemente dal luogo in cui il reddito é stato prodotto. Mentre il contribuente che non ha la sede legale o amministrativa sul territorio della Repubblica di Polonia è soggetto all’imposta solo per la parte del reddito prodotta sul territorio della Repubblica di Polonia (art. 3). L’oggetto dell’imposta sul reddito è il reddito, indipendentemente dalla fonte dei ricavi che concorrono alla sua produzione (art. 7) oppure l’oggetto dell’imposta sul reddito è il ricavo (art. 21 ed art. 22). Per reddito, salvi restando eccezioni, si intende l’eccedenza del totale dei ricavi sui costi di produzione, ottenuta nell’anno fiscale. Quando i costi di produzione superano l’ammontare dei ricavi, la differenza costituisce perdita. L’ammontare della perdita subita nell’anno fiscale può essere dedotta dal reddito dei cinque anni fiscali successivi, fermo restando che la quota della deduzione in ciascuno di questi esercizi non può superare il 50% dell’ammontare della perdita. In caso dei dividendi oppure degli interessi l’oggetto dell’imposta viene costituito dal ricavo (art.10 e 21). Per ricavi si intendono in particolare: i ricavi ottenuti in denaro ed in altri valori monetari, incluse le differenze di cambio, il valore delle prestazioni gratuite e dei ricavi ottenuti in natura (art.12). Per ricavi da attività economica e da settori speciali della produzione agricola ottenuti nell’anno fiscale si intendono anche i ricavi di competenza non incassati nell’anno, dedotto il valore di merci restituite e sconti concessi. Per la data del conseguimento del ricavo si suppone il giorno del rilascio dell’oggetto, ceduto i diritti patrimoniali oppure il giorno in cui si é fornito il servizio, anche parzialmente se questo presuppone un pagamento, peró non piú tardi del giorno del rilascio della fattura o del giorno in cui si é ottenuto il pagamento per i servizi forniti. Per costi di produzione s’intendono i costi sostenuti per produrre ricavi oppure per il mantenimento/garanzia della fonte dei ricavi. Nel caso di collegamenti di capitale ed altri collegamenti particolari esiste la possibilità di applicare al reddito i seguenti metodi di stima (art.11): • prezzo non controllato di riferimento; • prezzo di rivendita; • margine ragionevole (“costo piú”); • metodo di utile da transizione. I contribuenti che detengono relazioni con i soggetti domiciliati o aventi sede in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato possono essere obbligati dai organi fiscali oppure organi di controllo del tesoro di preparare scritture contabili su operazioni intercorse (art. 9a). Tale documentazione dovrebbe essere preparata nell’arco di sette giorni e contenere una serie di informazioni specificate dalla Legge. Qualora il contribuente non preparasse un tale documento e il procedimento di controllo effettuato dall’organo di controllo dimostrasse che il contribuente ha dichiarato il falso si stabilisce il livello del reddito e si applica un’aliquota dell’imposta pari al 50%. I soggetti all’ammortamento sono i beni specifici che costituiscono propietá o compropietá del contribuente, acquisiti o prodotti in proprio, completi ed idonei all’utilizzo alla data dell’entrata in uso: • fabbricati, edifici e locali di propietá; • macchinari, impianti e mezzi di trasporto; • altri beni il cui periodo di utilizzo supera un anno, utilizzati dal contribuente ai fini dell’attività economica o concessi in uso in base ad un contratto di locazione, affitto o altro contratto similare, detti beni materiali. Sono soggetti all’ammortamento anche: le licenze, i diritti d’autore, il know-how, il valore della ditta, i costi d’ampliamento. Non sono soggetti all’ammortamento, invece, ad esempio: • terreni e diritti di enfiteusi; • edifici, locali, fabbricati ed impianti non imputati alle risorse abitative di cooperative edilizie o utilizzati per le attività di utilità sociale ed educativa svolta dalla cooperative edilizie; • opere d’arte e pezzi da museo. Sono esenti dall’imposta (si tratta dell’esenzione oggettiva) tra l’altro: associazioni, fondazioni, che realizzano obiettivi previsti dalla Legge, che sono di utilità pubblica (art. 17). In questo caso vengono esentati i redditi destinati alla realizzazione dei scopi specificati dallo statuto. In quanto agli accordi leasing (art.17a- 17l) la legge prevede il regolamento dei conti tenendo conto della differenza dei tipi degli accordi stabiliti. Per leasing si intende la definizione data dal Codice Civile nonché qualsiasi altro accordo, sulla base del quale una parte (chiamata concedente) lascia all’altra (utilizzatore o conduttore) l’affitto (cessione d’uso) a medio/lungo termine di beni strumentali e di beni di consumo durevoli. Reddito imponibile è il reddito determinato dopo la deduzione di donazioni, a patto che l’ammontare complessivo delle donazioni in oggetto non supera il 10% del reddito. La deduzione di donazioni prevede delle condizioni: la donazione deve essere a favore di una società no profit e deve essere effettuata secondo le modalità della Legge del 24 aprile 2003. I contribuenti che ricevono le donazioni devono segnalarle nella dichiarazione fiscale. I contribuenti non hanno l’obbligo di presentar una dichiarazione sull’ammontare del reddito, ma sono obbligati a versare all’ufficio delle entrate competente per la sede del contribuente gli acconti d’imposta mensili. Il contribuente può versare gli acconti mensili secondo diverse modalità, disciplinate dalla normativa (art. 25). Il contribuente è tenuto a presentare agli uffici delle entrate la dichiarazione provvisoria, conforme al modello stabilito, relativa al reddito (perdita) prodotto nell’anno fiscale, entro la fine del terzo mese dell’anno successivo e, entro lo stesso termine, versare l’imposta dovuta oppure la differenza tra l’imposta dovuta sul reddito indicato nella dichiarazione e l’ammontare degli acconti dovuti per il periodo dall’inizio dell’anno (art. 27).
[1] Per attività agricola si intende ad esempio la produzione vegetale ed animale, la produzione di sementi, piante da vivaio, la produzione di piante ornamentali. Mentre i settori speciali della produzione agricola sono ad esempio: colture in serre riscaldate di vetro e plastica, coltivazioni funghi e miceli, coltivazione di piante “in vitro”, allevamento industriale di pollame da carne e da uova, allevamento di animali da pelliccia e per laboratori di ricerca Fonte: Ministero delle Finanze http://www.mf.gov.pl/ [Torna...]
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