Diritto del lavoro in Polonia
Il diritto del lavoro è regolato in Polonia dal Codice del lavoro del 1974 (Kodeks Pracy) aggiornato dalla Legge del 14 novembre 2003. Il Codice definisce gli elementi principali del diritto del lavoro quali: la costituzione, la natura e l’estinzione del rapporto del lavoro, i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali, le prestazioni derivanti dal rapporto del lavoro, le ferie, i permessi, l’occupazione e la sua difesa, il lavoro femminile e dei minorenni, la soluzione delle controversie relative al rapporto di lavoro. Il diritto del lavoro è regolato anche dalle altre leggi ed atti esecutivi che definiscono i diritti e gli obblighi dei dipendenti e dei datori di lavoro, nonché dalle disposizioni dei Contratti Collettivi (układy zbiorowe pracy). È importante sottolineare che con la Legge del 2003 sono stati introdotti dei novum,in linea con la legislazione dei paesi dell’Unione Europea, riguardanti tra l’altro: l’assoluto divieto di qualsiasi tipo di discriminazione (diretta o indiretta) e il concetto di mobbing. La “capacità al lavoro” si acquisisce in Polonia con il raggiungimento della maggiore età, cioè al compimento dei diciotto anni. Forma del contratto L’assunzione avviene sulla base di un contratto di lavoro (umowa o pracę), che deve essere stipulato per iscritto e deve definire: • il tipo di lavoro da svolgere; • la sede dell’attività lavorativa; • la data dell’inizio; • la retribuzione corrispondente al tipo di lavoro. In caso in cui il contratto non è stato stipulato per iscritto il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore per iscritto il tipo e le condizioni del contratto, non oltre il settimo giorno dall’inizio dell’attività lavorativa. Tipologia dei contratti di lavoro Il contratto di lavoro può essere stipulato: • a tempo determinato; • a tempo indeterminato; • per il periodo di realizzazione di una determinata prestazione; • per la sostituzione di un lavoratore –quando l’assenza è giustificata. Tutti i vari tipi di contratti possono essere preceduti da un “periodo di prova”. Il contratto di prova non può comunque avere durata superiore a tre mesi e inoltre potrà essere rinnovato solo una volta. Qualora il lavoratore prosegua il suo impiego oltre le due scadenze, la legge considera tale rapporto a tempo indeterminato, indipendentemente dalla denominazione del contratto di lavoro. Rescissione del contratto Il contratto di lavoro può essere rescisso: • consensualmente; • per volontà di una delle parti con preavviso; • per scadenza del periodo per il quale è stato stipulato; • per dichiarazione di una delle parti senza preavviso; • per raggiungimento dello scopo del lavoro. La recessione deve avvenire per iscritto. Il preavviso standard per contratti a tempo indeterminato è di due settimane se il rapporto di lavoro è durato meno di sei mesi, di un mese se la durata è tra sei mesi ed un anno, di due mesi se è durato più di tre anni. La richiesta di interruzione del rapporto deve essere motivata. Il datore di lavoro può rescindere il contratto senza preavviso se l’impiegato: commette una violazione grave dei suoi doveri lavorativi, commette un atto grave che rende impossibile la continuazione del rapporto di lavoro, perde un eventuale permesso richiesto per compiere il proprio lavoro, si assenta dal lavoro per malattia per oltre tre mesi ed è impiegato da meno di sei mesi, si assenta dal lavoro per oltre un mese fornendo giustificazioni non ammesse dalla legge. Orario di lavoro L’orario di lavoro, tenuto conto di una settimana di 5 giorni, non deve superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. Il Codice del lavoro prevede però anche le eccezioni. Lo “straordinario” non può superare le 4 ore al giorno e 150 ore all’anno, a meno che non preveda qualcos’altro il Contratto Collettivo, il regolamento del lavoro o il contratto stesso. Il lavoro straordinario è ammissibile solo in caso di: • necessità di svolgere un’azione di soccorso per tutelare la vita o la salute umana, per proteggere il patrimonio; per eliminare un guasto; • necessità particolari del datore di lavoro. Per il lavoro straordinario spetta oltre alla normale retribuzione una maggiorazione del 50% della retribuzione in casi di lavoro straordinario nei giorni feriali e del 100% della retribuzione le ore di straordinario lavorate di notte (dalle 21.00 alle 7.00), di domenica e durante le festività. Ferie La legge stabilisce che ogni anno spetta al dipendente un periodo di ferie, ininterrotto e retribuito. Il dipendente non può rinunciare al diritto alle ferie. Il lavoratore, che intraprende il lavoro per la prima volta, nell’anno in cui ha intrapreso a lavorare acquisisce il diritto di ferie ordinarie con il trascorrere di ogni mese lavorativo – nella misura di 1/12 del totale delle ferie che gli spetterebbero dopo un anno di lavoro. Spettano: • 20 giorni di ferie – se il lavoratore è impiegato meno di 10 anni; • 26 giorni – se il lavoratore è impiegato almeno 10 anni. Nel periodo di lavoro, dal quale dipende la lunghezza delle ferie è contemplato il periodo di studio, cha varia a seconda della scuola: • Istituto tecnico professionale, di cui la durata non è superiore ai 3 anni; • Istituto tecnico professionale, di cui la durata non è superiore ai 5 anni; • Liceo – 4 anni; • Scuole post-liceo -6 anni; • Università – 8 anni. I periodi sopra elencati comunque non sono cumulabili. Lavoro femminile E’ vietato assegnare le donne a lavori particolarmente pesanti o nocivi alla salute. E’ vietato rescindere il contratto di lavoro con donne in stato di gravidanza o durante il loro congedo per maternità, tranne nel caso di colpa della lavoratrice. Alle donne spetta un congedo di maternità. Assicurazioni sociali Il sistema pensionistico in Polonia prevede tre pilastri:
I contributi obbligatori sono articolati nel seguente modo:
Fonte:PAIIIZ Per avere ulteriori informazioni visitare: www.mpips.gov.pl/_praca.php (pagina in polacco) www.paiz.gov.pl (in inglese) www.zus.pl (in polacco) [Torna...]
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