ACQUISTO DI BENI IMMOBILI
La nuova normativa riduce e semplifica le procedure d’acquisto di immobili da parte di stranieri, L'acquisto di un bene immobile da parte di uno straniero richiede come prima un'autorizzazione rilasciata dal Ministro degli Affari Interni e dell’Amministrazione, con un'apposita decisione amministrativa. Non e più necessario il consenso del Ministero della Difesa e in caso di immobili agricoli, quello dell'Agricoltura, che da ora in poi potranno soltanto avanzare obiezioni. Le preferenze per cittadini dell’AEE (UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda): Dal 01.05.2004 non e più richiesta l’autorizzazione del Ministero degli Affari Interni per i cittadini o imprenditori dei paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Le eccezioni riguardano l’acquisto: - di terreni agricoli o boschivi, come stabilito dal Trattato di Adesione, per un periodo di transizione di 12 anni dal 01.05.04 - della seconda casa per un periodo di transizione di 5 anni dal 01.05.04 Tuttavia anche in questi casi la normativa prevede alcune eccezioni e l’autorizzazione non è richiesta per l’acquisto di: - un terreno agricolo che l’interessato già detiene in affitto:
a condizione che lo straniero per l’intero periodo di affitto abbia svolto personalmente un’attività agricola su tale terreno ed abbia risieduto legalmente sul territorio della Repubblica di Polonia. - una seconda casa:
Legge del 24 marzo
1920 in italiano.pdf
Legge DZ.U. 2004 nr 49 poz. 466 in polacco.pdf
Legge DZ.U. 2004 nr 49 poz. 466 in inglese.pdf
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