ACQUISTO DI BENI IMMOBILI


Il Senato polacco ha approvato il 20.02.2004 (Dz.U. 2004 nr 49 poz. 466) una modifica della legge del 24 marzo 1920 sull’acquisto dei beni immobili da parte dei stranieri.

La nuova normativa riduce e semplifica le procedure d’acquisto di immobili da parte di stranieri, L'acquisto di un bene immobile da parte di uno straniero richiede come prima un'autorizzazione rilasciata dal Ministro degli Affari Interni e dell’Amministrazione, con un'apposita decisione amministrativa. Non e più necessario il consenso del Ministero della Difesa e in caso di immobili agricoli, quello dell'Agricoltura, che da ora in poi potranno soltanto avanzare obiezioni.

Le preferenze per cittadini dell’AEE (UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda):

Dal 01.05.2004 non e più richiesta l’autorizzazione del Ministero degli Affari Interni per i cittadini o imprenditori dei paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Le eccezioni riguardano l’acquisto:

- di terreni agricoli o boschivi, come stabilito dal Trattato di Adesione, per un periodo di transizione di 12 anni dal 01.05.04

- della seconda casa per un periodo di transizione di 5 anni dal 01.05.04

Tuttavia anche in questi casi la normativa prevede alcune eccezioni e l’autorizzazione non è richiesta per l’acquisto di:

- un terreno agricolo che l’interessato già detiene in affitto:

  • dopo 7 anni dalla data della stipula del contratto d’affitto (se il terreno è ubicato nelle regioni Dolnoslaskie, Kujawko-Pomorskie, Lubuskie, Opolskie, Pomorskie, Warminsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie)

  • dopo 3 anni dalla data della stipula del contratto d’affitto (se il terreno è ubicato nelle regioni: Lubelskie, Lodzkie, Malopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Podlaskie, Slaskie, Swietokrzyskie)

a condizione che lo straniero per l’intero periodo di affitto abbia svolto personalmente un’attività agricola su tale terreno ed abbia risieduto legalmente sul territorio della Repubblica di Polonia.

- una seconda casa:

  • nel caso in cui l’acquirente da almeno 4 anni risieda legalmente e in maniera continuativa sul territorio della Repubblica di Polonia;

  • oppure quando tale acquisto debba essere utilizzato per un’attività nel settore dei servizi turistici.

 

Legge del 24 marzo 1920 in italiano.pdf Immagine Download

Legge DZ.U. 2004 nr 49 poz. 466 in polacco.pdf Immagine Download

Legge DZ.U. 2004 nr 49 poz. 466 in inglese.pdf Immagine Download

 

 

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Nota. Con il termine "seconda casa" la legislazione polacca intende un bene immobile edificabile a fine abitativo o ricreativo, che non costituisce il luogo di residenza dello straniero. Questo termine non riguarda un'unità abitativa autonoma (un appartamento con le sue pertinenze).